Statuto

 S T A T U T O

ASSOCIAZIONE PENSIONATI  DELLA COOPERAZIONE TRENTINA

Associazione di promozione sociale

 Atto esente in modo assoluto dall’imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 82, commi 3 e 5, D.Lgs 117/2017 e dell’art. 26, comma 3, D.Lgs 105/2018

 

 

Art. 1 – Costituzione - Sede - DurataArt. 1 – Costituzione - Sede - Durata
Ai sensi del Decreto legislativo 117/2017 (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore”) e delle norme del codice civile in tema di associazioni non riconosciute, è costituita l’associazione di promozione sociale denominata ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA COOPERAZIONE TRENTINA (in sigla A.PE.), di seguito indicata anche come “Associazione”, con sede presso la Federazione Trentina della Cooperazione. Detta Associazione è la prosecuzione della preesistente Associazione Pensionati delle Casse Rurali Trentine e loro Organismi provinciali (in sigla ASPENCRA) nonché della Associazione Pensionati del Credito Cooperativo Trentino (in sigla A.PE.). A decorrere dall’ avvenuta iscrizione dell’ Associazione nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato anche come “RUNTS”) la denominazione dell’Associazione diventerà quindi  “ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA COOPERAZONE TRENTINA (in sigla A.PE.) – APS”. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In caso di cancellazione dal RUNTS l’acronimo “APS” non potrà più essere utilizzato.L’Associazione è socio di ANCeSCAO – Associazione Nazionale dei Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti – A.P.S., di cui accetta statuto, finalità e disposizioni regolamentari. Aderisce pertanto al Coordinamento Circoli pensionati e anziani della provincia di Trento, che ha sede in Trento, al quale affida in via permanente la rappresentanza per la cura dei rapporti con ANCeSCAO.La sede potrà venir trasferita, sempre nell’ambito del territorio provinciale, con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.L’Associazione ha durata illimitata.


Art. 2 - Scopi e Finalità 
L’Associazione è apartitica, asindacale, aconfessionale, non ha finalità professionale o di categoria, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. Nel rispetto dell’art. 5, c.1, del Codice del Terzo Settore l’Associazione opera nei seguenti settori :a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo 5;c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco; 
e si propone le seguenti finalità: a) la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;b) la valorizzazione e la tutela del ruolo dell’anziano nella società civile;c) la promozione di iniziative sociali, culturali, ricreative, assistenziali, turistiche, sportive, religiose e di volontariato sociale, anche in collaborazione con Enti, Associazioni e Gruppi del Volontariato che operano con gli stessi fini;d) l’adozione di iniziative e di interventi con finalità solidaristica o di beneficenza;e) la promozione di soggiorni montani, marini e termali;f) la gestione della sede dell’Associazione come luogo di ritrovo per il tempo libero.


Art. 3 – Attività
Per il conseguimento dei suoi scopi di utilità sociale e in coerenza con essi, l’Associazione potrà svolgere tutte le attività utili al raggiungimento dei propri fini istituzionali.Nel rispetto della normativa vigente, essa potrà:1. instaurare rapporti di collaborazione, di collegamento e partecipare ad altre Associazioni, Circoli o Enti con finalità analoghe;2. stipulare convenzioni e svolgere attività aventi finalità sociali con Enti pubblici e privati;3. allestire, nel rispetto della normativa vigente, un servizio di somministrazione di alimenti e bevande riservato in modo esclusivo ai propri associati;4. organizzare viaggi e soggiorni turistici unicamente nei confronti dei propri Soci;5. compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie e utili al conseguimento delle proprie finalità;6. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.L’Associazione potrà svolgere, ex art.6 del Decreto legislativo 117/2017 Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Decreto legislativo 117/2017 Codice del Terzo settore e dalle disposizioni attuative dello stesso. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Decreto legislativo 117/2017 Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 4 – Risorse economiche.
Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili appartenenti  all’Associazione. I beni ricevuti e le loro rendite saranno obbligatoriamente destinati al conseguimento della finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto. Sono fonti di finanziamento dell’Associazione per lo svolgimento delle proprie attività:a) quote associative e contributi degli associati;b) eredità, donazioni o lasciti accettati con beneficio d’inventario;c) contributi dello Stato, della Regione, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell' ambito dei fini statutari;d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;e) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi e altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.I contributi dei soci sono costituiti dalla quota associativa annuale e da eventuali contributi straordinari proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea.

Art. 5 – Norme sull’ordinamento interno
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Salvo quanto previsto al successivo art. 7, 1° comma, non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

Art. 6  - Soci
Possono far parte dell’Associazione, quali Soci Ordinari, tutte le persone che, accettando gli scopi e le finalità contenute nel presente statuto, intendono collaborare al loro raggiungimento, garantendo l’eventuale versamento della quota associativa.Su proposta motivata del Consiglio Direttivo, l’Assemblea potrà nominare “Soci Onorari”.L'aspirante socio deve presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, che delibera l’ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.  Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati. Nello stesso termine di 30 giorni dalla data della deliberazione dovrà venir comunicato per iscritto all’interessato l’eventuale provvedimento di rigetto, che dovrà essere motivato. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. All’appellante deve essere garantito alla prima Assemblea utile il diritto al contraddittorio. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. L’ammissione comporta la piena accettazione delle norme statutarie e dei regolamenti in vigore, l’impegno morale a prestare la propria opera in favore dell’’Associazione e il versamento della quota annuale proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall’Assemblea. E' esclusa la possibilità di aderire all'Associazione a tempo determinato.

Art. 7 – Quota associativa
I Soci Ordinari sono tenuti a corrispondere la quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall’Assemblea dei Soci. Con delibera del Consiglio Direttivo i Soci Onorari possono essere esentati dal pagamento della quota sociale. Il Consiglio Direttivo può prevedere, eccezionalmente e per comprovate ragioni, deroghe al pagamento della quota associativa per determinate categorie di Associati.Le quote non sono trasmissibili, non sono soggette a rivalutazione e non vengono restituite. Nei casi di recesso o esclusione o morte del Socio, il Socio stesso o i suoi aventi causa non avranno diritto ad alcun rimborso, data la natura di contributo volontario della quota associativa deliberata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 8  -  Diritti e Doveri dei Soci
I Soci in regola con il versamento della quota associativa e i Soci onorari hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell’’Associazione. Hanno, pertanto, diritto all’accesso ai locali  dell’Associazione, di partecipare alle riunioni e alle manifestazioni sociali, hanno diritto di partecipare alle assemblee nelle quali hanno diritto di voto, hanno diritto di nominare gli organi direttivi dell’Associazione e di essere eletti negli stessi.  Hanno inoltre il diritto di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia a proprie spese. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta. I Soci hanno il dovere di osservare le norme del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell’Associazione.

 

Art. 9 – Perdita della qualifica di Socio
La qualità di Socio si perde per:a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;b) mancato versamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo: una volta trascorso tale termine la decadenza è automatica;  c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di comportamento scorretto e/o per attività poste in essere contro l’interesse ed il buon nome dell’Associazione. Contro l’eventuale provvedimento di esclusione, che deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.  All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. d) morte.Il recesso, l’esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione.L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

Art.10 - Dei volontari, dell’attività di volontariato e delle persone retribuite
L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art. 11 – Organi Sociali
Sono organi dell’Associazione:1. L’Assemblea dei Soci;2. Il Consiglio Direttivo;3. Addetto Contabile e di Bilancio. Le cariche sociali sono elettive e gratuite. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. 

Art. 12  -  Durata e Incompatibilità
La durata delle cariche Sociali è stabilita dal presente statuto.Qualora, alla scadenza, per qualsiasi motivo, non fosse possibile provvedere tempestivamente al rinnovo delle cariche, gli uscenti continueranno a svolgere le proprie funzioni solo per l’ordinaria amministrazione anche oltre il limite stabilito fino al loro rinnovo, comunque per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi. Le cariche sociali sono incompatibili con incarichi di natura elettiva ricoperti in seno ad un qualsiasi partito o movimento politico.

Art. 13 – Assemblea Generale.
L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo dell’Associazione ed è costituita da tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa.  Essa può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata dal Consiglio Direttivo che ne fissa luogo, data e ordine del giorno. In entrambi i casi il Consiglio Direttivo è tenuto ad adottare idonee forme di pubblicità per la comunicazione della convocazione, con gli argomenti all’ordine del giorno, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea Generale. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda alla convocazione dell’Assemblea Generale, vi provvederà l’Addetto Contabile e di Bilancio. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.Ogni Socio potrà rappresentare tre altri soci mediante delega sottoscritta con indicato espressamente il nome del Socio che rappresenta.                                                L’Assemblea ordinaria viene convocata di norma una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Essa può essere convocata anche su richiesta motivata della maggioranza del Consiglio Direttivo oppure su richiesta motivata indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci.L'Assemblea ordinaria elegge i membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione dopo aver fissato il numero dei componenti nel rispetto di quanto previsto al primo comma del successivo art. 15; nomina l’Addetto Contabile e di Bilancio; approva il bilancio consuntivo economico-finanziario; fissa le direttive di massima da seguire in ragione delle diverse attività dell’Associazione; decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione; delibera su ogni questione sottoposta dal Consiglio Direttivo.Essa è valida in prima convocazione, quando è presente la maggioranza degli iscritti ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo quello indicato per la prima, qualunque sia il numero dei presenti.  
 Il Presidente nomina due scrutatori, che non potranno essere candidati alle cariche, ed un segretario che redige il verbale. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti per alzata di mano, salvo che l’Assemblea non deliberi diversamente.I verbali vengono sottofirmati dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori; essi sono conservati in apposito libro dei verbali, tenuto nei locali dell’Associazione stessa a disposizione dei Soci. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo oppure può essere convocata anche su richiesta motivata della maggioranza del Consiglio Direttivo oppure su richiesta scritta e motivata, presentata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 dei Soci. L’Assemblea Straordinaria approva tutti gli atti inerenti lo Statuto e le sue modifiche; inoltre approva lo scioglimento dell’Associazione qualora vengano meno o non possano essere attuati gli scopi dell’Associazione medesima, la sua trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione stessa.  Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza (di persona o per delega) di due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza (di persona o per delega) di almeno un quinto più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, L’assemblea Straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

Art. 14 – Assemblea degli associati: regole di voto
Ciascun associato ha diritto ad un voto. L’esercizio del diritto di voto spetta a tutti gli associati che sono iscritti nel libro Soci, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.  Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile che si svolge dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età il diritto di elettorato attivo per il minore è attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale sullo stesso. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti e comunque nei casi di votazioni riguardanti i ricorsi. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purchè sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento. 

Art. 15 – Consiglio Direttivo: composizione e durata
Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di membri, compreso il Presidente, da cinque a sette, eletti dall’Assemblea generale dei Soci, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. Essi durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.Qualora le candidature presentate non riescano a coprire tutte le cariche previste, vanno accettate eventuali candidature proposte nel corso dell’Assemblea stessa. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della qualifica di socio. II Consiglio Direttivo nominato dall’Assemblea dei Soci assume le consegne da quello cessato entro 15 (quindici) giorni dalla sua nomina.Il Consiglio Direttivo può affidare a Soci e/o a terzi esperti lo svolgimento di specifiche mansioni. Essi possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto e svolgono il compito loro affidato fino al compimento dell’incarico ricevuto e comunque non oltre la scadenza del mandato del Consiglio stesso.

Art. 16 – Funzionamento e Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola ogni due mesi e, in ogni caso, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno e tutte le volte che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. Il Presidente sarà tenuto a convocare il Consiglio entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. Qualora il Presidente non provveda, la convocazione è disposta dall’Addetto Contabile e di Bilancio.Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza o impedimento le riunioni sono presiedute dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.  L'avviso della riunione deve essere dato, di norma, con un congruo anticipo prima della data prevista anticipo o comunque almeno 4 (quattro) giorni prima della data prevista  e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno. In difetto di convocazione formale saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri. Esse sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Non sono ammesse deleghe.  Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Di ogni riunione, a cura del Segretario, verrà redatto un verbale che verrà firmato dal Presidente e dal segretario stesso e conservato nella sede dell’Associazione.Spetta al Consiglio Direttivo:

● Eleggere fra i suoi membri, il Presidente, e il Vicepresidente. In caso di parità di voti tra più candidati, viene eletto il socio più anziano per età; 

● Nominare il Segretario – Tesoriere che, in virtù della competenza richiesta, potrà essere scelto anche fra soci non eletti membri del Consiglio Direttivo.

● Curare il buon funzionamento dell’Associazione adottando i Regolamenti utili allo scopo e dare esecuzioni alle deliberazioni dell’Assemblea Generale.

● Proporre all’Assemblea dei Soci eventuali modifiche allo Statuto;

● Redigere e presentare all’Assemblea, per l’approvazione, il rendiconto economico finanziario sull’attività dell’Associazione;

● Redigere l’eventuale programma di massima delle attività annuali da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 

● Convocare e fissare l’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci.
● Esaminare ed accogliere le domande di ammissione a Socio e decidere con provvedimento motivato eventuali esclusioni.

● Stabilire l’ammontare della quota associativa annuale da proporre all’assemblea.

● Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione; 

● Ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;

● Curare la tenuta dei libri sociali e dei Registri del Circolo di cui al successivo art. 20;

● Deliberare lo svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

● Provvedere ad ogni altro adempimento necessario per il buon funzionamento del Circolo.

 

Art. 17  –  Sostituzione dei Consiglieri
La carica di Consigliere si perde per: a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.15, 2 comma, del presente Statuto;d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 9 del presente Statuto.Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino per uno o più dei motivi indicati nel comma precedente, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione entro 30 (trenta) giorni nominando il primo dei non eletti. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio Direttivo nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino all’esaurimento della lista dei non eletti. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. In caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I consiglieri subentrati secondo le decisioni dell’Assemblea ordinaria rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo in carica.Qualora non ci sia una graduatoria di consiglieri non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell’avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.Se per qualsiasi motivo viene a mancare la metà dei consiglieri (nel caso gli stessi siano in numero pari) o la maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero dispari) l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto; qualora ciò accada, il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice- Presidente, o in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l’Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

 

Art. 18 – Competenze
Competenze del Presidente.Il Presidente, nominato all’interno del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.Egli ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, sottoscrivere tutti gli atti inerenti l’amministrazione dell’Associazione, eseguire le operazioni bancarie necessarie alla gestione dell’Associazione, aprire e chiudere conti correnti bancari e postali. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare. Previa approvazione del Consiglio Direttivo, conferisce ai Consiglieri e/o Soci incarichi per la gestione di attività specifiche in nome e per conto dell’Associazione. In caso di dimissioni spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Competenze del VicepresidenteIl Vicepresidente affianca il Presidente nei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento in tutte le sue mansioni. Di fronte ai soci, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente. Sostituisce il Presidente anche in caso di dimissioni e dovrà provvedere, entro trenta giorni, alla convocazione del Consiglio Direttivo, per procedere alla nomina del nuovo Presidente.
Competenze del Segretario – TesoriereIl Segretario – Tesoriere, in virtù della competenza richiesta, potrà essere scelto anche fra soci non eletti membri del Consiglio Direttivo. Egli redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo conservandoli in apposito libro/verbali; tiene aggiornato il Libro Soci e cura la gestione amministrativa e contabile dell’Associazione provvedendo alla archiviazione e alla conservazione dei documenti contabili.

 

Art. 19 – Addetto Contabile e di Bilancio

L’Addetto Contabile e di Bilancio è nominato dall’Assemblea degli Associati anche fra non Soci e deve essere dotato di adeguata competenza. Egli dura in carica per la medesima durata del Consiglio Direttivo e può essere rinominato. La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione. L’Addetto Contabile e di Bilancio ha funzione di supporto al Consiglio Direttivo, esamina il bilancio consuntivo e formula in apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni circa la correttezza del bilancio e la sua corrispondenza alla documentazione contabile. Ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.L’Addetto Contabile e di Bilancio provvede altresì alle convocazioni dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo ai sensi dei precedenti articoli 13 e 16 qualora non vi provveda chi di competenza.  L’Addetto Contabile e di Bilancio è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo epartecipa di diritto all’Assemblea degli Associati. Egli, se è “non Socio”, non ha diritto di voto in assemblea e nel Consiglio Direttivo; se “socio” non ha diritto di voto nel Consiglio Direttivo e dovrà astenersi in Assemblea sulle decisioni che concernono il bilancio. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l’Addetto Contabile e di Bilancio decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte della prima Assemblea utile. L’Addetto Contabile e di Bilancio così nominato scadrà in concomitanza con la scadenza del Consiglio Direttivo in carica.   Ove ricorrano le condizioni previste all’art. 30, 2° comma del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di Controllo monocratico o composto di tre membri effettivi secondo quanto prescritto e con le competenze previste dall’articolo menzionato, rimanendo invariata la durata della carica e la sostituzione dell’Organo da parte della prima Assemblea utile in caso di anticipata decadenza per qualsiasi causa.

 

Art. 20 - Libri sociali e registri
1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:a) il libro degli associati;b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;d) il libro delle relazioni dell’Addetto Contabile e di Bilancio.
2. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale


Art. 21 – Rendiconto annuale
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.Il Consiglio Direttivo redige annualmente il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione e determina l’avanzo o il disavanzo di gestione. Esso deve essere approvato dall’Assemblea Generale dei Soci entro 4 (quattro) mesi dalla fine dell’esercizio sociale.Il rendiconto economico finanziario dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.  Art. 22 – Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 23 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 24 – Norma di Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso e, in quanto compatibili, il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione nonché le disposizioni normative provinciali vigenti in materia.


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Il presente statuto approvato dall’Assemblea Generale tenutasi il 13 aprile 2019 è stato modificato  dal Consiglio Direttivo in data 30/11/2021, a richiesta dell’UFFICIO PROVINCIALE per completare  la trasmigrazione dell’Associazione nel registro provinciale del RUNTS.